TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI 
                       Sezione G.I.P. - G.U.P. 
 
    Il giudice letti gli atti del proc. n. 2407/2019  R.G.  G.I.P.  a
carico di: 
      G... P..., n. R..., residente in C... S... p...,  via  G...  n.
...,  sottoposto  provvisoriamente  alla  misura  di  sicurezza   del
ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di  sicurezza
(REMS), con sospensione in attesa  dell'esecuzione  e  sottoposizione
temporanea alla liberta' vigilata; 
    Difensore: Capobianchi avv. Debora di ufficio; 
 
                              Indagato 
 
    A) artt. 81, secondo comma e 336, secondo comma del codice penale
perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in
piu' occasioni, presso gli uffici  del  Comune  di  C... S... P...  e
sulla pubblica via, minacciava di un male ingiusto  S...  B...  R...,
S...  del  predetto  ...  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,   per
costringerlo a compiere un atto dell'ufficio ed  in  particolare  per
indurlo a garantirgli la consegna di buoni  alimentari;  in  data  12
settembre 2018 diceva al sindaco: «te meno perche' se te do 'na pizza
il primario dove stavo m'ha detto che c'ho  ragione»  ed  inoltre  in
data 21 settembre 2019 tentava di aggredirlo nel suo ufficio per  poi
lanciargli contro un cartoccio di vino senza colpirlo; 
in C... S... P... in epoca compresa  tra  il  ...; ...  con  recidiva
reiterata, specifica e infraquinquennale; 
    B) art. 658 del codice penale  perche',  annunciando  di  volersi
suicidare con comunicazione telefonica al numero di pronto intervento
«112»,  procurava  allarme  presso  l'Autorita'  facendo  intervenire
presso la sua abitazione il personale del servizio A.R.E.S.  «118»  e
dei  Carabinieri  di  M...  (come  da  annotazione  di  servizio   n.
27/82-2019), ai quali dichiarava di stare bene e di non avere bisogno
di alcun intervento; 
in C... S... P... il ... . 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.  Con  la  presente  ordinanza  si  dubita  della  legittimita'
costituzionale degli artt.  206  e  222  del  codice  penale  nonche'
dell'art.  3-ter  del  decreto-legge  n.  211/2011,  convertito   con
modificazioni dalla legge n. 9/2012,  come  modificato  dall'art.  1,
comma  1,  lett.  a),  decreto-legge  n.  52/2014,   convertito   con
modificazioni dalla legge n. 81/2014 in relazione agli artt. 27 e 110
Cost. nella  parte  in  cui  attribuendo  l'esecuzione  del  ricovero
provvisorio presso una Residenza per  l'esecuzione  delle  misure  di
sicurezza (REMS) alle Regioni ed agli organi amministrativi  da  esse
coordinati e vigilati, escludono la  competenza  del  Ministro  della
giustizia in relazione all'esecuzione della detta misura di sicurezza
detentiva  provvisoria  nonche'  nella  parte   in   cui   consentono
l'adozione  con  atti  amministrativi  di  disposizioni  generali  in
materia di misure di sicurezza in violazione della riserva  di  legge
in materia, rispetto a quanto previsto dagli artt. 2, 3, 25, 32 e 110
Cost. 
    Si riferiscono di seguito i termini in fatto della  questione  e,
successivamente, i motivi per i quali essa e'  ritenuta  rilevante  e
non manifestamente infondata. 
    2.  Il  31   maggio   2019   il   Pubblico   ministero   chiedeva
l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero  in
REMS nei confronti dell'indagato ai sensi dell'art.  206  del  codice
penale, trattandosi di persona in  stato  di  totale  incapacita'  di
intendere e di volere al momento della commissione  del  fatto,  come
risultava  dall'accertamento  tecnico   effettuato   dal   consulente
nominato per procedere a visita medico legale  e  psichiatrica.  Dopo
avere evidenziato i gravi indizi di sussistenza del fatto, costituiti
dalle dichiarazioni delle persone escusse dalla polizia giudiziaria e
dalle annotazioni degli interventi della stessa polizia  giudiziaria,
il Pubblico ministero rilevava che dalla relazione  emergeva  che  il
prevenuto era affetto da psicosi  schizo-affettiva  con  personalita'
con tratti antisociali  e  che  era  dedito  al  sistemato  abuso  di
alcolici. Il consulente tecnico  rilevava  che  il  G...  P...  aveva
vanificato costantemente ogni tentativo di terapia  e  riabilitazione
poiche' non collaborava in alcun modo con il personale  sanitario  al
quale, invece, si opponeva anche con atti violenti, rendendo di fatto
impossibile la gestione della sua persona e della patologia sofferta. 
    3. L'11 giugno 2019 questo Giudice emetteva  ordinanza  ai  sensi
degli artt. 206 del codice penale  e  312  del  codice  di  procedura
penale con la quale veniva accertato che le  sistematiche  minacce  e
violenza poste in essere dall'indagato contro  persone  conosciute  e
sconosciute e, in  particolare,  contro  il  personale  sanitario  ne
rendevano   impossibile   l'adesione   spontanea   ad   un   progetto
terapeutico, la cui assenza si associava al rischio di ulteriori fasi
di scompenso comportamentale. Il  consulente  tecnico  osservava  che
l'indagato  poteva  essere  in  grado  di  seguire   un   trattamento
psichiatrico  esclusivamente  in  termini  coattivi,  all'interno  di
strutture protette e specializzate per il trattamento delle patologie
di  cui  era  portatore  e  che  tale  inserimento   appariva   anche
consigliabile  per  prevenire  la  messa  in  atto  di  comportamenti
incongrui ed antisociali, comportamenti che  lo  stesso,  allo  stato
attuale, non era in grado  di  controllare.  Il  soggetto  non  aveva
coscienza  di  malattia,  aveva  sempre  rifiutato  le  cure  e   non
collaborato con i servizi preposti e, pertanto, presentava un rischio
psicopatologico rilevante  in  termini  di  pericolosita'  sociale  e
necessitava di cure ad elevata intensita' terapeutica. 
    4. Sotto il  profilo  strettamente  giuridico,  la  pericolosita'
sociale del G... emergeva chiaramente dalle violente  condotte  poste
in essere ripetutamente, dai numerosi e gravi precedenti  penali  che
comportavano la contestazione della recidiva reiterata, specifica  ed
infraquinquennale. Venivano valutati gli elementi previsti  dall'art.
3-ter del decreto-legge n. 211/2011,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge n. 9/2012, come modificato dall'art. 1,  comma  1,  lett.
a), decreto-legge n.  52/2014,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 81/2014, ed era  disposta  nei  confronti  dell'indagato  la
misura di sicurezza del ricovero presso una REMS, da  individuarsi  a
cura  del  Dipartimento  dell'Amministrazione   penitenziaria   (DAP)
rispettando  il   criterio   della   territorialita',   non   essendo
sufficiente a fronteggiare la pericolosita' sociale l'applicazione di
una misura di sicurezza non contenitiva, che comunque  richiedeva  la
collaborazione del soggetto. 
    5. Risultava dagli atti, pero',  che  Centro  di  salute  mentale
(CSM) di M..., competente  nell'ambito  del  Dipartimento  di  salute
mentale (DSM) della Azienda sanitaria locale R... aveva gia' inserito
l'indagato in «lista di attesa» per un posto letto presso una casa di
cura psichiatrica presso una Struttura per  trattamenti  psichiatrici
intensivi  territoriali  (STPIT),  con  possibile  prolungamento  del
ricovero  presso  una   Struttura   residenziale   psichiatrica   per
trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo (SRTR) in
attesa  della  disponibilita'  per  l'eventuale  ricovero  in   REMS.
L'ordinanza, fino alla disponibilita' di  posti  in  REMS,  prevedeva
l'applicazione temporanea della liberta' vigilata presso una SRTR nel
territorio della medesima Regione da individuarsi a  cura  del  detto
CSM, con le prescrizioni ritenute idonee ai sensi dell'art.  228  del
codice penale ad evitare le occasioni di nuovi reati. 
    6.   Il   Pubblico   ministero   l'11   giugno   2019   procedeva
all'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 658, comma  1,  secondo
periodo e 659, comma 2 del codice di procedura penale, richiedendo al
DAP l'indicazione della REMS presso la quale doveva essere consegnato
l'indagato. Contestualmente richiedeva al detto CSM di individuare la
SRTR per la temporanea esecuzione della liberta' vigilata.  Con  nota
del 14 giugno 2019 il DAP comunicava un elenco di' tre REMS site  nei
comuni di P... S... S... e C...  che  avrebbero  potuto  eseguire  il
provvedimento. Nella detta nota, tuttavia, il DAP precisava che, come
previsto dal decreto 1°  ottobre  2012  emanato  dal  Ministro  della
salute di concerto con il Ministro della giustizia, le REMS erano  ad
esclusiva  gestione  sanitaria  ed  il  trattamento   delle   persone
sottoposte  alla  misura  di  sicurezza  detentiva  era  affidato  al
Servizio sanitario regionale (SSR). Di conseguenza, solo  la  Regione
Lazio ed il SSR, al cui interno operavano i servizi territoriali  dei
DSM, erano responsabili della presa  in  carico  e  degli  interventi
terapeutico-riabilitativi sul territorio nei confronti delle  persone
cui fosse stata applicata una misura di sicurezza detentiva. 
    7. Il DAP precisava che, in base all'articolo 1 dell'Accordo  del
26 febbraio 2015 della Conferenza  unificata  istituita  con  decreto
legislativo n. 281/1997, le Regioni e le  Province  autonome  avevano
assunto l'impegno a garantire l'accoglienza nelle proprie REMS  delle
persone sottoposte a  misura  di  sicurezza  detentiva  che  pertanto
l'accettazione   delle   persone    raggiunte    dai    provvedimenti
dell'Autorita' giudiziaria per l'esecuzione delle misure di sicurezza
detentive spettava esclusivamente alle Regioni,  quali  elementi  del
Servizio sanitario nazionale (SSN),  e  alle  REMS.  Il  DAP  per  la
complessita'  della  vicenda  svolgeva   mera   opera   di   raccordo
informativo  tra  le  Autorita'  giudiziarie  e  le  nuove  strutture
sanitarie (REMS), come previsto dalla circolare del  Ministero  della
giustizia del 26 marzo 2015,  emessa  a  seguito  della  riforma  sul
superamento  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari.  Il  DAP,  in
conclusione, rilevava formalmente di non avere alcuna possibilita' di
incidere sulle manifestazioni di volonta' di quelle REMS che per vari
motivi, connessi anche ma non solo  al  ritenuto  raggiungimento  dei
limiti  di  capienza  della  struttura,   rifiutavano   di   ricevere
l'internando   non   dando   esecuzione   al   provvedimento   emesso
dall'Autorita' giudiziaria. 
    8. A seguito di tale nota seguiva una serie  di  trasmissioni  di
atti tra istituzioni  regionali  ed  enti  locali  sanitari  preposti
all'esecuzione della misura di sicurezza  provvisoria  detentiva  del
ricovero in REMS che - a tutt'oggi - non era possibile attuare sia di
fatto, per la scarsita' di risorse materiali ed umane, che  in  punto
di diritto per quanto qui  di  interesse,  a  causa  del  sostanziale
diniego   dell'Amministrazione   penitenziaria   per   la    ritenuta
incompetenza in materia di gestione delle REMS e segnatamente per  la
asserita intrasferibilita' fuori dal territorio  regionale,  mancando
finanche  presso  l'Amministrazione   centrale   uno   strumento   di
conoscenza della disponibilita' nazionale dei posti in  REMS.  Veniva
meno, tra l'altro, anche la  possibilita'  concreta  di  eseguire  la
misura  di  sicurezza  provvisoria  non  detentiva   della   liberta'
vigilata, rivelatasi del tutto inidonea a contenere la  pericolosita'
dell'indagato   che   sistematicamente    rifiutava    il    ricovero
residenziale, o se ne allontanava, e che non si sottoponeva ad alcuna
delle terapie imposte con il provvedimento di applicazione temporanea
della detta misura di sicurezza non detentiva. 
    9. La concreta dimostrazione di tale  assoluta  incongruenza  sul
piano giuridico, prima che fattuale, della confusa congerie di  norme
susseguitesi in materia di misure  di  sicurezza  da  applicarsi  nei
confronti delle persone totalmente inferme di mente, per  quanto  qui
riguarda, era evidente anche in base alle risposte ed alla cronologia
degli eventi poiche': 
      a.  il  17  giugno  2019  il  DSM  della  ASL  RM/5  comunicava
l'indisponibilita' di posti presso le due REMS di P... S... e  presso
quella di S... con inserimento del prevenuto in «lista di attesa»; 
      b.  il  19  giugno  2019  il  DSM  della  ASL   FR   comunicava
l'indisponibilita' di posti presso la REMS di C...,  con  inserimento
del prevenuto in lista di attesa; 
      c.  il  21  giugno  2019  il  CSM  della  ASL  RM/4  comunicava
l'indisponibilita' di posti presso  la  SRTR  di  M...,  dove  andava
temporaneamente eseguita la liberta' vigilata,  con  inserimento  del
prevenuto in «lista di attesa»; 
      d. il 22 giugno 2019  il  DSM  della  ASL  RM/4  comunicava  il
ricovero dell'indagato  in  stato  di  liberta'  presso  il  Servizio
psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) del  Presidio  ospedaliero  di
M... dell'ASL RM/5, a titolo  di  ricovero  de  facto  per  le  gravi
condizioni al salute mentale dell'indagato,  preannunciando  altresi'
un futuro ricovero  presso  la  Struttura  residenziale  psichiatrica
(SRP) di C... C... sita in T... localita' V... A... ;  
      e. il 24 giugno 2019 il Pubblico ministero emetteva  ordine  di
esecuzione  della  liberta'  vigilata  temporanea  presso  una   SRTR
individuata dal CSM di M... nell'attesa di individuare una  REMS  per
l'esecuzione della misura  di  sicurezza  detentiva  provvisoria  del
ricovero in REMS ma, preso atto della comunicazione  dei  Carabinieri
di F... R... dell'impossibilita' di individuare sia la prima  che  la
seconda struttura, sospendeva l'ordine di esecuzione di  entrambe  le
misure di sicurezza; 
      f. il 25 giugno 2019 i Carabinieri di  F...  R...  confermavano
l'impossibilita' di eseguire  l'ordinanza  comunicando  l'inserimento
dell'indagato in «lista di attesa» del SPDC, ossia di  una  struttura
ospedaliera del SSR  non  preposta  all'esecuzione  delle  misure  di
sicurezza; 
      g. il 10  luglio  2019  il  DSM  dell'ASL  RM/4  comunicava  le
dimissioni dell'indagato dal ricovero de facto  presso  il  SPDC  del
Presidio ospedaliero di M... dell'ASL RM/5 ed il rientro dello stesso
presso l'abitazione in C... S... P... per  sottoposizione  a  terapia
domiciliare in stato di liberta' per il  rifiuto  di  adempiere  agli
obblighi della liberta' vigilata; 
      h. il 12 luglio 2019 il Comune di C... S... P... chiedeva copia
della relazione del consulente tecnico  del  Pubblico  ministero  per
avere informazioni nel tentativo di individuare  un'idonea  struttura
almeno per  l'esecuzione  provvisoria  e  temporanea  della  liberta'
vigilata residenziale, in attesa del ricovero provvisorio in REMS; 
      i. il 25 luglio 2019  veniva  formulata  richiesta  urgente  di
accertamento medico per «trattamento sanitario obbligatorio  (TSO)  a
causa delle gravi condizioni psicofisiche dell'indagato che rifiutava
il ricovero, non effettuava le terapie e si rendeva irreperibile; 
      j. il 26 luglio  2019  il  CSM  di  M...  presso  la  ASL  RM/4
comunicava che l'indagato non si era presentato presso la  S...  C...
I... sita in F..., individuata  per  l'esecuzione  provvisoria  della
liberta'  vigilata  temporanea,  che  aveva  rifiutato  ogni  terapia
farmacologica ed aveva ripreso l'abuso di alcolici; 
      k. il 15 agosto 2019 veniva effettuato  un  nuovo  ricovero  de
facto dell'indagato in stato di liberta' presso il SPDC del  Presidio
ospedaliero  di  M...  dell'ASL  RM/5   per   le   gravi   condizioni
psicofisiche legate all'abuso di alcolici, con ulteriore aggravamento
delle trasgressioni alla  liberta'  vigilata  e  persistente  mancata
indicazione di REMS presso le quali eseguire la misura; 
      l. il 4 settembre 2019 il DSM presso la ASL RM/4 comunicava  di
avere fissato un incontro in Roma per un colloquio tra  l'indagato  e
gli operatori della detta S... C... I... di F..., per convincerlo  ad
accettare   il   ricovero,   comunicandogli   l'obbligatorieta'   del
provvedimento giudiziario senza ottenere alcun riscontro; 
      m. il 9 ottobre 2019 questo  Giudice  sollecitava  il  Pubblico
ministero a  fornire  notizie  circa  l'esecuzione  delle  misure  di
sicurezza provvisorie disposte; 
      n. l'11 ottobre 2019 il Pubblico ministero rilevava che il  CSM
competente non aveva ancora  individuato  alcuna  struttura  sia  per
l'esecuzione della liberta' vigilata provvisoria temporanea  sia  per
il ricovero provvisorio in REMS; di conseguenza sollecitava il CSM di
M... dell'ASL RM/4 che il DSM dell'ASL RM/4 a  individuare  le  dette
strutture,  almeno  per  procedere  all'esecuzione   della   liberta'
vigilata provvisoria temporanea, in attesa di individuare un REMS; 
      o. il 18 ottobre 2019 il CSM di M... dell'ASL RM/4 riferiva  di
un provvisorio ricovero de facto del prevenuto in stato  di  liberta'
in casa di cura  per  motivi  di  salute  fisica  (diabete  mellito),
ribadendo che persisteva la mancanza di posti per il ricovero in REMS
e che non era stato possibile nemmeno eseguire la  liberta'  vigilata
provvisoria presso una SRTR,  non  presentandosi  il  prevenuto  agli
appuntamenti fissati per i colloqui preliminari; 
      p. Il 6 novembre 2019 il CSM di M... dell'ASL  RM/4  comunicava
che il prevenuto continuava a sottrarsi all'esecuzione della liberta'
vigilata presso la SRTR e che erano risultati vani tutti i  tentativi
di convincerlo ad adempiere agli obblighi previsti dalla detta misura
di sicurezza provvisoria non  detentiva,  senza  che  fosse  indicata
alcuna REMS presso la quale  eseguire  la  misura  di  sicurezza  del
ricovero; 
      q. il 25 novembre 2019 il Pubblico ministero emetteva  l'avviso
di conclusione delle indagini preliminari, che veniva  notificato  il
14 febbraio 2020 personalmente all'indagato che si trovava  in  stato
di liberta' in C...  S...  P...,  in  ulteriore  trasgressione  della
liberta' vigilata residenziale; 
      r. il 31 marzo  2020,  dopo  numerosi  solleciti,  il  Pubblico
ministero rinnovava la richiesta al DSM presso la A... di indicazione
di una REMS per l'esecuzione  della  misura  di  sicurezza  detentiva
provvisoria dando  atto  che  non  era  possibile  eseguire,  in  via
temporanea, la liberta' vigilata presso una SRTR, poiche'  l'indagato
non si presentava e non vi erano strumenti coercitivi  per  procedere
diversi dall'esecuzione del ricovero in REMS, che  continuava  a  non
essere ineseguibile per mancanza di posti; 
      s. il  2  aprile  2020  il  Pubblico  ministero  presentava  la
richiesta  per  la   fissazione   dell'udienza   dibattimentale   per
l'emissione della citazione diretta a giudizio davanti  al  Tribunale
di T... per i reati sopra descritti e  il  Presidente  del  Tribunale
indicava la data  dell'8  settembre  2020  ai  sensi  dell'art.  132,
132-bis e 160 disp. att. del  codice  di  procedura  penale  ai  fini
dell'emissione del  decreto  di  citazione  a  giudizio,  ancora  non
emanato; 
      t. l'8 aprile 2020 il CSM  di  M...  dell'A...  comunicava  che
l'indagato  proseguiva  nel   rifiuto   di   procedere   a   ricovero
residenziale presso la detta SRTR,  che  persistevano  le  condizioni
patologiche, che si erano aggravate per l'abuso continuo di  alcolici
e che permaneva la mancanza di posti presso  le  REMS  della  Regione
Lazio per eseguire la misura provvisoria di sicurezza detentiva; 
      u. il 15 aprile 2020 il Pubblico ministero trasmetteva gli atti
a questo Giudice per i provvedimenti  di  competenza  in  materia  di
esecuzione provvisoria della misura di sicurezza della REMS  che  non
era risultata eseguibile; 
      v. l'11 maggio 2020, con separata ordinanza, veniva revocata la
misura di  sicurezza  provvisoria  della  liberta'  vigilata  per  le
plurime e  gravi  trasgressioni  commesse,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 231 del codice penale, dandosi atto che si doveva procedere
all'esecuzione della misura  di'  sicurezza  provvisoria  della  REMS
originariamente applicata con riferimento al solo delitto  contestato
al capo A), secondo i principi stabiliti dalla  Corte  di  cassazione
con sent. n. 12399/2019 che escludeva l'applicabilita'  della  misura
di sicurezza alle contravvenzioni nei  casi  di  persone  inferme  di
mente. 
    10. Quanto all'impossibilita' di eseguire il ricovero in REMS, si
rileva che la «lista di attesa» presso la  Regione  Lazio  e'  tenuta
mediante  il  c.  d.  SMOP,  ossia  il  Sistema  informativo  per  il
Monitoraggio del superamento degli Ospedali  psichiatrici  giudiziari
(OPG). Nell'ambito del SSR ed alle dirette dipendenze  della  Regione
Lazio, lo SMOP gestisce a livello informatico la  disponibilita'  dei
posti per l'esecuzione del ricovero in REMS, nell'ambito del percorso
di superamento sancito dall'Allegato C al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  1°  aprile  2008,  in  attuazione  di  quanto
previsto dalle Linee di indirizzo sancite dagli Allegati A  e  C  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  aprile  2008  e
dagli Accordi sanciti in Conferenza  Unificata  il  13  ottobre  2011
(Rep. Atti n. 95/C.U.) e il 26 febbraio 2015 (Rep. Atti n.  17/C.U.).
Lo SMOP ha le seguenti funzioni: 
      a. la gestione del flusso dei  dati  relativi  ai  pazienti  in
misura di sicurezza nelle diverse  fasi  del  percorso  di  presa  in
carico da parte delle ASL  competenti,  anche  laddove  si  producano
variazioni della  loro  situazione  di  internamento  (trasferimento,
esecuzione penale esterna con licenza finale di esperimento, liberta'
vigilata, dimissione); 
      b. il monitoraggio del flusso; 
      c. l'elaborazione dei dati con risultato finale di report. 
    11. Cosi'  descritti  i  fatti,  si  osserva  che  la  misura  di
sicurezza  detentiva  del  ricovero  in  REMS  risultava,   tuttavia,
ineseguibile perche' il DAP aveva dichiarato di non essere competente
ad individuare REMS diverse da quelle indicate e, piu'  in  generale,
ad adottare qualsiasi provvedimento in materia di ricovero  in  REMS,
che nel caso di specie non poteva nemmeno essere  eseguita  in  altra
Regione. Si protraeva, inoltre, fino ad oggi  l'indisponibilita'  dei
competenti DSM della Regione Lazio a  rendere  disponibile  un  posto
presso una REMS sita nel territorio della medesima Regione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    12. Riferiti secondo quanto sopra descritto i  termini  di  fatto
che  danno  origine   alla   presente   questione   di   legittimita'
costituzionale, si precisano i motivi  di  diritto  per  i  quali  si
solleva, di ufficio ai sensi dell'art.  23,  terzo  comma,  legge  n.
87/1953, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  3-ter
del decreto-legge n. 211/2011, convertito,  con  modificazioni  dalla
legge n. 9/2012, come modificato dall'art.  1,  comma  1,  lett.  a),
decreto-legge n. 52/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
81/2014 in relazione agli artt. 27 e 110 Cost.  nella  parte  in  cui
attribuendo  l'esecuzione  del  ricovero   provvisorio   presso   una
Residenza per l'esecuzione delle  misure  di  sicurezza  (REMS)  alle
Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e  vigilati,
escludono la competenza del Ministro  della  giustizia  in  relazione
all'esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva  provvisoria
nonche'  nella  parte  in  cui   consentono   l'adozione   con   atti
amministrativi di disposizioni  generali  in  materia  di  misure  di
sicurezza in violazione della riserva di legge in materia, rispetto a
quanto previsto dagli artt. 2, 3, 25, 32 e  110  Cost.  E'  certa  la
rilevanza nel  procedimento  della  questione  predetta,  poiche'  e'
indubbio che a causa  della  persistente  pericolosita'  sociale  del
prevenuto, gravato da recidiva  reiterata  per  delitti  violenti,  e
delle plurime e gravi trasgressioni della liberta' vigilata, disposta
solo temporaneamente ed oggi revocata,  e'  tuttora  necessario  dare
esecuzione all'ordinanza che dispone il ricovero  provvisorio  presso
una REMS che, in base alle dette disposizioni  di  legge  e  di  atti
aventi forza di legge, va eseguita  presso  strutture  della  Regione
Lazio, nella quale rientra il Comune  di  C...  S...  P...,  dove  e'
residente l'indagato. Il Ministro della giustizia, attraverso il DAP,
ha  dichiarato  di  non  essere  competente  ad  adottare  misure  in
relazione  all'esecuzione  del  ricovero  presso  la  REMS,  con   la
conseguenza che in  applicazione  delle  dette  disposizioni  risulta
impossibile  da  oltre  un  anno  procedere  all'esecuzione  a  causa
dell'indisponibilita' di  un  posto  all'interno  dello  SMOP,  quale
sistema della Regione Lazio deputato al monitoraggio dei posti. 
    13. E' necessario ricostruire in sintesi  il  percorso  all'esito
del quale il legislatore trasferiva dal Ministro della giustizia alle
Regioni ed alle Province autonome di Bolzano e Trento  la  competenza
in materia di esecuzione - per quanto qui riguarda - delle misure  di
sicurezza detentive provvisorie nei confronti degli internati affetti
da patologie  psichiatriche,  al  fine  di  comprendere  l'intrinseco
contrasto tra le disposizioni di legge ordinaria suddette e le  norme
costituzionali che disciplinano le  misure  di  sicurezza.  La  prima
disposizione di trasferimento di competenze penitenziarie in  materia
sanitaria era la legge  n.  419/1998,  che  delegava  al  Governo  la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (SSN) e l'adozione
di un testo unico in materia di organizzazione  e  funzionamento  del
SSN, modificando altresi' l'art. 5, decreto legislativo  n.  502/1992
con il riordino  della  medicina  penitenziaria,  la  cui  competenza
veniva trasferita dall'Amministrazione penitenziaria ai  SSR  per  il
tramite delle locali ASL,  i  cui  compiti  venivano  successivamente
definiti dal decreto legislativo n. 230/1999. 
    14. La Corte  costituzionale  dichiarava,  poi,  illegittimi  sia
l'art. 222 del codice penale, nella parte in cui  non  consentiva  al
giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura  di  sicurezza,
idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo  di  mente  e  a  far
fronte alla sua pericolosita' sociale  (sentenza  n.  253/2003),  sia
l'art. 206 del codice penale, nella parte in cui  non  consentiva  al
giudice  di  disporre,  in  luogo  del  ricovero   in   un   ospedale
psichiatrico giudiziario,  una  misura  di  sicurezza  non  detentiva
prevista dalla legge per il  raggiungimento  dello  stesso  obiettivo
(sentenza n. 367/2004). 
    15. Successivamente veniva deciso il superamento  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari dall'allegato C del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 e dai  conseguenti  Accordi
sanciti dalla Conferenza unificata istituita ai  sensi  dell'art.  9,
decreto legislativo n.  281/1997,  nelle  sedute  del  2011-2008,  26
novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le  modalita'  previste  dal
citato decreto e dai detti accordi. 
    16. Con l'art. 3-ter del decreto-legge  n.  211/2011,  convertito
con modificazioni dalla legge n. 9/2012 venivano  previste  ulteriori
disposizioni   per   il   definitivo   superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari delegificando la  materia  e  disponendo  che
entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non  regolamentare  del
Ministro della salute adottato di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
dovessero   essere   definiti   ulteriori   requisiti    strutturali,
tecnologici  e  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai  profili  di
sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone
cui erano applicate le misure di sicurezza del ricovero  in  ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia,  ad  integrazione  di  quanto  previsto  dal  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  14  gennaio   1997,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del  20  febbraio
1997. Detto decreto approvava l'Atto  di  indirizzo  e  coordinamento
alle Regioni e alle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da  parte  delle  strutture
pubbliche e private. 
    17. I principi sanciti dal detto art. 3-bis erano: 
      a. l'esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture; 
      b. la previsione di attivita' perimetrale  di  sicurezza  e  di
vigilanza esclusivamente esterna, ove necessario  in  relazione  alle
condizioni dei soggetti interessati, da  svolgere  nel  limite  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente; 
      c. la destinazione delle strutture ai soggetti provenienti,  di
norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime. 
    18. Il successivo decreto 1°  ottobre  2012  del  Ministro  della
salute di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  stabiliva  i
predetti i requisiti strutturali, tecnologici e  organizzativi  delle
strutture residenziali destinate ad accogliere le persone  cui  erano
applicate  le  misure  di  sicurezza   del   ricovero   in   ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia. L'Allegato A al suddetto decreto rilevava  che  i  pazienti
destinatari delle  strutture  di  che  trattasi  potevano  presentare
caratteristiche  psicopatologiche  significativamente   variabili   e
disponeva che, fermi restando i  requisiti  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e al detto decreto  e  la
gestione sanitaria delle strutture, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano ne assicuravano un'implementazione  adeguatamente
diversificata,  anche  in  termini  strutturali,  organizzativi,   di
profili di sicurezza e di vigilanza esterna, nonche' per  livelli  di
protezione,  idonea  a  rispondere   alle   diverse   caratteristiche
psicopatologiche ed alla loro evoluzione. 
    19. Con decreto-legge n. 24/2013, convertito con modifiche  dalla
legge n. 57/2013 erano previsti termini  certi  per  la  soppressione
degli OPG, veniva conferito al Governo il potere di sostituirsi  alle
Regioni ed  alla  Province  autonome  suddette  in  caso  di  inerzia
nell'attuazione del programma di  trasferimento delle  competenze  in
materia di REMS, anche per favorire la presa in carico da  parte  dei
DMS dei pazienti dimessi dagli  OPG  per  i  quali  non  si  riteneva
necessaria la misura di sicurezza. 
    20. Con il decreto-legge n.  52/2014,  convertito  con  modifiche
dalla  legge  n.  81/2014,  si  stabiliva  la  data   definitiva   di
soppressione degli OPG,  individuandola  nel  31  marzo  2015,  e  si
definiva la natura sussidiaria delle misure  di  sicurezza  detentive
rispetto alle misure di sicurezza non  detentive  nei  confronti  dei
pazienti psichiatrici (c.d. extrema  ratio).  L'art.  7  dell'Accordo
adottato ai sensi del D.M. dell'11 ottobre 2012, All. A, statuiva che
alla data di chiusura degli OPG, le Regioni e le  Province  Autonome,
il DAP e  la  Magistratura  avrebbero  definito,  mediante  specifici
accordi, le modalita'  di  collaborazione,  ai  fini  dell'attuazione
delle  disposizioni  di  cui  alla   legge   n.   81/2014,   inerenti
l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza   detentive,   la   loro
trasformazione e l'eventuale applicazione  di  misure  di  sicurezza,
anche in via  provvisoria,  non  detentive.  L'art.  4  del  medesimo
Accordo, inoltre, prevedeva che le  Regioni  avrebbero.  adottano  un
piano di formazione del personale delle REMS mirato ad acquisire e  a
mantenere  competenze  cliniche,  medico  legali  e  giuridiche,  con
particolare  attenzione  ai   rapporti   con   la   Magistratura   di
Sorveglianza, specifiche per la  gestione  dei  soggetti  affetti  da
disturbo mentale autori di reato. 
    21.  Con  la  sentenza  n.  186/2016  la   Corte   costituzionale
effettuava una prima valutazione del «nuovo sistema» delle misure  di
sicurezza da  applicare  agli  autori  di  reato  infermi  di  mente,
dichiarando non fondata la questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  n.  52/2014,
convertito con modificazioni dall'art. 1, comma  l,  della  legge  n.
81/2014, ritenendo legittime  le  parti  in  cui  detta  disposizione
stabilisce  che  l'accertamento  della   pericolosita'   sociale   e'
effettuato sulla base delle qualita' soggettive della persona e senza
tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma,
numero 4, del codice penale e che non costituisce elemento  idoneo  a
supportare il giudizio di pericolosita' sociale la sola  mancanza  di
programmi terapeutici individuali. Secondo la  Corte  costituzionale,
infatti, la disposizione  censurata  non  aveva  modificato,  neppure
indirettamente, per le persone  inferme  di  mente  o  seminferme  di
mente, la nozione di pericolosita' sociale, ma  si  era  limitata  ad
incidere sui criteri di scelta tra le diverse misure di  sicurezza  e
sulle condizioni per l'applicazione di quelle detentive. 
    22. L'art. 1, comma 16, lett. c), legge n. 103/2017, delegava  il
Governo ad adottare  entro  il  3  agosto  2018  la  revisione  della
disciplina  delle  misure  di  sicurezza  personali  ai  fini   della
rivisitazione, con riferimento  ai  soggetti  imputabili,  prevedendo
numerosi criteri che dovevano comunque  fare  salve  le  esigenze  di
prevenzione a tutela della collettivita', tenuto conto dell'effettivo
superamento degli ospedali  psichiatrici  giudiziari  e  dell'assetto
delle nuove residenze per  l'esecuzione  delle  misure  di  sicurezza
(REMS), con previsione della destinazione alle REMS  prioritariamente
dei soggetti per i quali sia stato accertato  in  via  definitiva  lo
stato di infermita' al momento della commissione del  fatto,  da  cui
derivi il giudizio di pericolosita'  sociale,  con  riferimento  alle
peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel  pieno  rispetto
dell'articolo 32 della Costituzione. La delega legislativa, tuttavia,
scadeva senza essere esercitata. 
    23. L'inefficace gestione delle misure di sicurezza detentive  da
parte delle Regioni era gia' stata segnalata dal Consiglio  Superiore
della Magistratura con una prima risoluzione del  19  settembre  2017
avente ad oggetto Direttive interpretative ed applicative in  materia
di superamento  degli  OPG  e  di  istituzione  delle  Residenze  per
l'esecuzione delle misure di sicurezza REMS, di cui alla legge n.  81
del 2014. Da quanto rilevabile  dal  monitoraggio  svolto  presso  le
Autorita' giudiziarie dei vari distretti  di  Corte  di  appello,  si
constatava che pressoche' in tutte  le  Regioni  interessate  vi  era
assoluta carenza di posti e sostanziale ineseguibilita' delle  misure
di sicurezza detentive anche per persone di particolare pericolosita'
sociale, non essendo nemmeno  possibile  trasferire  da  una  Regione
all'altra gli internati per mancanza di un effettivo coordinamento da
parte del Ministro della giustizia. 
    24. In data 8 novembre 2017 il  Ministro  della  giustizia  e  la
Regione Lazio approvavano un protocollo di intesa, sottoscritto anche
dalla Corte di appello di Roma e dalla  Procura  generale  presso  la
medesima Corte, per una  tempestiva  ed  efficace  comunicazione  tra
REMS, DSM e Magistratura per l'esecuzione delle misure  di  sicurezza
detentive  nei  confronti  di  pazienti   psichiatrici   e   per   la
regolamentazione delle modalita' con le  quali  effettuare  eventuali
invii presso luoghi di cura esterni. 
    25. Successivamente il Consiglio  Superiore  della  Magistratura,
atteso il persistere  delle  gravi  inefficienze  segnalate,  sia  in
relazione  al  trattamento  psichiatrico  degli  internati  che  alla
sostanziale impossibilita' di contenerne  la  pericolosita'  sociale,
era intervenuto nuovamente con altra  risoluzione  del  25  settembre
2008, con la quale sollecitava l'elaborazione di Protocolli operativi
in tema di misure di sicurezza psichiatriche da  parte  degli  Uffici
giudiziari di merito e di sorveglianza,  insieme  al  Ministro  della
giustizia   alle   Autorita'   regionali   competenti,   sollecitando
l'adozione di accordi che potessero garantire  la  risoluzione  delle
gravi inefficienze descritte che, nel caso in esame,  si  protraggono
tuttora. 
    26. Con sentenza n. 99/2019  la  Corte  costituzionale  esaminava
nuovamente la disciplina del ricovero presso una REMS, sia pure sotto
il diverso profilo dell'inapplicabilita' a coloro che  erano  affetti
da  infermita'  mentale  sopravvenuta   alla   condanna.   La   Corte
costituzionale dava atto che la misura  di  sicurezza  detentiva  del
ricovero presso una REMS era soggetta ai principi sopra descritti  di
gestione sanitaria e territorialita' e rilevava la mancata attuazione
della delega conferita dal legislatore al  governo  con  la  predetta
legge n. 103/2017, ma riteneva che essa non potesse essere  applicata
anche  a  coloro  ai  quali  l'infermita'  mentale  era  sopravvenuta
rispetto alla condanna. Veniva, di conseguenza, ritenuta  fondata  la
questione di legittimita' costituzionale  sollevata  dalla  Corte  di
cassazione e  la  Corte  costituzionale  dichiarava  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, legge n.  354/1975,  n.
354, nella parte in cui non  prevedeva  che,  nell'ipotesi  di  grave
infermita'  psichica  sopravvenuta,  il  Tribunale  di   sorveglianza
potesse  disporre  l'applicazione  al  condannato  della   detenzione
domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del  medesimo
art. 47-ter. Nella medesima sentenza la Corte costituzionale rilevava
che il percorso riformatore delle misure di sicurezza  detentive  era
risultato  lungo  e  faticoso  e  che  era  sostanzialmente   rimasto
incompiuto. 
    27. Cosi'  delineato  il  complessivo  quadro  giuridico  al  cui
interno si muove  la  decisione  da  adottare  si  rileva  che  -  in
relazione al presente procedimento - il ricovero in REMS rientra  tra
le misure di sicurezza che costituiscono, ai sensi degli  artt.  2  e
25, comma terzo Cost., una forma di tutela da parte dello  Stato  dei
diritti  inviolabili  dell'uomo  alla  vita  e  all'incolumita'   per
proteggere i terzi dalle condotte violente che possono  essere  poste
in essere dagli autori di reato non  imputabili  per  incapacita'  di
intendere e di volere, con l'espressa  previsione  della  riserva  di
legge per la disciplina dei casi in cui  e'  possibile  sottoporre  a
misura di sicurezza una  persona.  L'art.  13,  secondo  comma  Cost.
impone che solo  l'Autorita'  giudiziaria  possa  disporre  con  atto
motivato la restrizione della liberta' personale,  con  un  principio
applicabile anche alle misure di sicurezza  detentive,  definitive  o
provvisorie, da disporre nei confronti degli autori di reato  infermi
di mente. L'art. 32 Cost., infine, tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e anche come  interesse  della  collettivita',
prevedendo la riserva di legge  anche  in  relazione  ai  trattamenti
sanitari obbligatori, nel  limite  assoluto  dell'inviolabilita'  dei
limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
    28.  In  questo  quadro  si  inserisce  la  misura  di  sicurezza
detentiva provvisoria del ricovero in REMS nei confronti  di  infermi
di mente, alla quale da un lato sono stati attribuiti dal legislatore
caratteri prevalentemente  terapeutici,  con  la  esclusiva  gestione
sanitaria all'interno delle strutture, ma dall'altro  lato  e'  stato
lasciato il carattere restrittivo della liberta' personale  derivante
dalla pericolosita' sociale degli autori di reato che -  a  causa  di
infermita' mentale al momento di  commissione  del  fatto  -  debbano
essere sottoposti a detto  ricovero.  Sussiste,  quindi,  una  chiara
differenza tra  la  limitazione  alla  liberta'  personale  derivante
dall'applicazione di un trattamento sanitario obbligatorio  (TSO)  su
persona affetta da malattia di mente e tale da necessitare di cure da
prestare  in  condizioni  di  degenza  ospedaliera,   rispetto   alla
limitazione alla liberta' personale derivante dall'applicazione della
misura  di  sicurezza  detentiva  del  ricovero  in  REMS.  Solo   in
quest'ultimo caso, infatti, il presupposto per la  limitazione  della
liberta' personale e' la commissione di un fatto costituente reato da
parte di persona incapace di intendere  e  di  volere  per  la  quale
sussista il detto requisito della pericolosita' sociale. L'intervento
dell'Autorita' giudiziaria, pertanto, nel caso di TSO opera  solo  ex
post a ratifica del provvedimento adottato  dall'Autorita'  sanitaria
allo scopo di verificare il rispetto della procedura e la sussistenza
effettiva  delle  necessita'  terapeutiche   accertate   dal   medico
proponente e dal medico della struttura pubblica di' cui  agli  artt.
33 e  34,  legge  n.  833/1978.  Nel  caso  di  misure  di  sicurezza
detentive, invece, l'Autorita' giudiziaria ha la competenza esclusiva
a disporre di propria iniziativa la misura  di  sicurezza  detentiva,
definitiva  o  provvisoria,  a  causa  della  presenza  di  un  fatto
costituente reato e dell'accertata pericolosita' sociale  dell'autore
incapace di intendere e di volere. 
    29. La differenza cosi' evidenziata risulta delineata anche nella
legge processuale penale, poiche' l'art. 73 del codice  di  procedura
penale  prevede  che,  in  ogni  caso  in  cui  lo  stato  di   mente
dell'imputato appaia tale da renderne necessaria la cura  nell'ambito
del servizio psichiatrico, qualora vi sia pericolo  nel  ritardo,  il
Giudice  disponga  anche   di   ufficio   il   ricovero   provvisorio
dell'imputato  in  idonea   struttura   del   servizio   psichiatrico
ospedaliero, fino  al  provvedimento  dell'Autorita'  competente  per
l'adozione  delle  misure  previste  dalle  leggi   sul   trattamento
sanitario per malattie  mentali,  ovvero  applichi  la  misura  della
custodia cautelare presso una casa di cura ai sensi dell'art. 286 del
codice di procedura penale. Quando, invece, l'imputato sia affetto da
vizio totale di mente per il quale  debba  essere  applicata  in  via
provvisoria la misura di sicurezza del ricovero in  REMS  per  totale
incapacita' di intendere e di volere ai sensi degli artt. 85, 88, 206
e 222 del codice  penale  e  dall'art.  3-ter  del  decreto-legge  n.
211/2011, convertito con modificazioni dalla legge  n.  9/2012,  come
modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), decreto-legge n.  52/2014,
convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  81/2014,  il  Giudice
procede previo accertamento della pericolosita' sociale dell'imputato
ai sensi degli artt. 312 e 313 del codice penale. 
    30.  Ne  deriva  che  la  limitazione  della  liberta'  personale
conseguente al TSO trova giustificazione e fondamento  costituzionale
nell'esclusivo interesse alla tutela della salute della  persona  nei
cui confronti  detto  trattamento  viene  applicato,  secondo  quanto
previsto dall'art. 32 Cost., mentre  la  limitazione  della  liberta'
personale derivante dalla misura di sicurezza  detentiva  provvisoria
del   ricovero   in   REMS   trova   giustificazione   e   fondamento
costituzionale anche nella tutela dei diritti fondamentali alla  vita
ed all'incolumita' personale dei terzi diversi dall'infermo di  mente
che vi e' sottoposto, secondo quanto previsto  dagli  artt.  2  e  25
Cost., ferma restando la concorrente tutela della  salute  del  detto
infermo di mente ai sensi dell'art. 32 Cost. 
    31.  L'aspetto  penale  della  misura  di   sicurezza   detentiva
personale,  peraltro,  risulta  evidente  anche  dal   complesso   di
disposizioni che ne disciplinano l'esecuzione,  che  e'  affidata  al
Pubblico ministero e che avviene con applicazione delle  disposizioni
compatibili previste dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento
penitenziario, che disciplinano i diritti riconosciuti agli internati
presso le REMS (permessi, licenze, rivalutazioni della  pericolosita'
ecc.) ed il loro trattamento durante l'applicazione della  misura  di
sicurezza (cura, terapia, socialita' ecc.). Gli artt. 2  e  25  della
legge n. 300/1963, che autorizzava la ratifica  ed  esecuzione  della
Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il  13  dicembre
1957, prevedono la possibilita' di estradare  anche  i  sottoposti  a
misura di sicurezza, definita come qualsiasi misura restrittiva della
liberta' personale ordinata in aggiunta  o  in  sostituzione  di  una
pena, con provvedimento di una giurisdizione  penale.  La  misura  di
sicurezza  si  fonda  sulla  pericolosita'  sociale,  come   definita
dall'art. 203 del codice di procedura penale che, agli effetti  della
legge penale e anche con riferimento agli infermi di  mente,  prevede
che sia ritenuta socialmente pericolosa la persona non imputabile, la
quale abbia commesso taluno dei fatti previsti come reato, quando  e'
probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come  reati.
La  probabilita'  di  recidiva  nel  reato,  percio',  giustifica  la
limitazione della liberta'  personale  dell'infermo  di  mente  e  va
valutata ai sensi dell'art. 133  del  codice  penale,  che  indica  i
criteri mediante i quali il giudice valuta la gravita' del reato e la
capacita' a delinquere. Va comunque esclusa ai fini della valutazione
della pericolosita' sociale sia il giudizio sulle condizioni di  vita
individuale, familiare e sociale del reo che l'eventuale  assenza  di
programmi terapeutici individuali, secondo quanto previsto  dall'art.
3-ter,  comma  5,   decreto-legge   n.   211/2011,   convertito   con
modificazioni dalla legge n. 9/2012,  come  modificato  dall'art.  1,
decreto-legge n. 52/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
81/2014. A mero scopo indicativo delle prassi amministrative, in ogni
caso, si rileva sul punto che anche il menzionato Accordo adottato il
26 febbraio 2015 dalla Conferenza unificata riconosce la qualita'  di
internati  alle  persone  sottoposte  al   ricovero   in   REMS   con
applicazione  delle  norme   dell'ordinamento   e   del   regolamento
penitenziario. 
    32. La conseguenza primaria di tale complesso di disposizioni  di
legge di rango costituzionale, internazionale  ed  ordinario  e'  che
l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nel caso di  specie
in  via  provvisoria,  del  ricovero  in  REMS   e'   sostanzialmente
assimilabile  all'esecuzione  di  una   misura   giudiziaria   penale
restrittiva della liberta' personale e va affidata  per  gli  aspetti
materiali all'organo che sovrintende l'Amministrazione penitenziaria,
ossia  il  Ministro  della  giustizia  al  quale  spettano  ai  sensi
dell'art. 110 Cost. l'organizzazione e il funzionamento  dei  servizi
relativi alla giustizia con le relative responsabilita'. Un ulteriore
indicatore della esclusiva attribuzione del Ministro della  giustizia
in materia di misure di sicurezza  si  trae  dall'art.  117,  secondo
comma Cost., che nel ripartire le competenze legislative tra lo Stato
e le Regioni prevede che spetti allo Stato la legislazione  esclusiva
in  materia  di:  «...  h)  ordine  pubblico  e  sicurezza   ...   l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale ...». 
    33. L'attribuzione costituzionale al Ministro della giustizia  in
materia di organizzazione e funzionamento dei servizi  relativi  alla
giustizia, quindi, impone che spetti a quest'ultimo la  competenza  a
provvedere   in   relazione    all'esecuzione    dei    provvedimenti
dell'Autorita'  giudiziaria  per  motivi  di  omogeneo,  ordinato  ed
efficace trattamento degli internati nei cui confronti va eseguito il
ricovero in REMS. La sottrazione al Ministro della giustizia di  ogni
competenza  diretta  in  materia,  peraltro,  non  solo  va  ritenuta
conforme alle disposizioni sopra menzionate ma e' anche  in  concreto
ritenuta dal DAP, quale articolazione dell'Amministrazione  che  cura
l'esecuzione delle misure restrittive della salute personale. 
    34. La legge ordinaria,  infatti,  legittimamente  valorizza  gli
aspetti di tutela della salute dell'autore di reato infermo di  mente
pericoloso socialmente, prevedendone il ricovero in strutture come le
REMS inserite nel  SSR.  Non  e'  conforme  alle  dette  disposizioni
costituzionali,  pero',  la  completa  estromissione   da   qualsiasi
funzione in materia di misure di sicurezza nei confronti  di  infermi
di mente del Ministro della giustizia, e per  esso  dei  suoi  organi
amministrativi come il DAP. Detta esclusione discende  dall'esclusiva
gestione  sanitaria  della  struttura,  dalla  previsione   solo   di
sicurezza perimetrale esterna delle dette REMS, con  soppressione  di
ogni forma di presidio di sicurezza interna per gli stessi internati,
per gli  operatori  e  per  eventuali  visitatori,  e  con  ordinaria
destinazione  alle  REMS  a  soggetti  provenienti   dal   territorio
regionale delle  medesime.  Ne  deriva  un  sistema  disfunzionale  e
completamente privo  di  quella  razionalita'  che  la  stessa  Corte
costituzionale auspicava dal legislatore  nella  compiuta  disciplina
delle misure di sicurezza detentive per autori di  reato  infermi  di
mente e pericolosi socialmente, con impossibilita' di fatto di  porre
in esecuzione il ricovero in REMS al di  fuori  della  Regione  e  un
complessivo incremento di rischi per l'incolumita'  dei  cittadini  e
degli stessi infermi di mente, esposti a lunghi periodi nei quali  e'
di fatto impossibile applicare misure di  sicurezza  a  tutela  anche
della loro salute. Il principio di eguaglianza, previsto dall'art.  3
Cost., impone che  le  norme  di  legge  debbano  essere  conformi  a
ragionevolezza quale presidio fondamentale dei  diritti  riconosciuti
ai  cittadini  dalla  Costituzione  e  quale  limite  ai  poteri  del
legislatore ordinario. 
    35. Nel caso in esame il Ministro della giustizia, e per esso  il
DAP, riteneva che le dette disposizioni  di  legge  impedissero  ogni
intervento in relazione all'esecuzione della misura di  sicurezza  de
qua, diverso dalla mera elencazione di  alcune  REMS  presenti  nella
Regione Lazio su indicazione degli uffici del SSR, reputando che ogni
competenza spettasse agli organi della detta Regione e non  adottando
alcun provvedimento ulteriore. In sostanza la stessa  Amministrazione
penitenziaria non riteneva applicabile  alle  persone  sottoposte  al
ricovero in REMS l'art. 6, comma 2 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri che  attribuiva,  all'interno  del  DAP,  alla
Direzione generale dei detenuti e del  trattamento  l'assegnazione  e
trasferimento  degli   internati   all'esterno   dei   Provveditorati
regionali. L'esame delle disposizioni in materia di ricovero in  REMS
sopra  descritte  consente  di'  ritenere  che   effettivamente   non
residuino competenze del Ministro  della  Giustizia  nell'esecuzione,
salvo un mero e formale coordinamento che non  consente  di  superare
l'empasse del presente procedimento che si' protrae da oltre un anno,
nonostante ogni sforzo compiuto, non per questioni di fatto ma per la
presenza  delle  norme  la  coi  difformita'  rispetto   al   dettato
costituzionale in questa sede non appare manifestamente infondata. 
    36. La riserva di legge sancita dall'art. 25 Cost.  in  relazione
alle misure di sicurezza,  in  ogni  caso,  non  consentiva  la  c.d.
delegificazione  della  materia   rimettendo   di'   fatto   l'intera
disciplina  del  ricovero  in  REMS  e  degli   ulteriori   requisiti
strutturali, tecnologici  e  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai
profili di sicurezza, ad un decreto da emanarsi di concerto da  parte
del Ministro della salute  e  del  Ministro  della  giustizia.  Detto
decreto, peraltro, risulta comunque  adottato  il  1°  ottobre  2012,
ossia dopo la scadenza del termine del 31 marzo 2012  previsto  dallo
stesso art. 3-ter, comma 2, decreto-legge n. 211/2011, convertito con
modificazioni dalla legge n. 9/2012,  come  modificato  dall'art.  1,
comma  1,  lett.  a),  decreto-legge  n.  52/2014,   convertito   con
modificazioni dalla legge n.  81/2014.  Il  decreto,  di  natura  non
regolamentare, gia' di per  se'  era  emanato  in  contrasto  con  la
riserva di legge prevista dalla Costituzione e ben oltre  il  termine
perentorio previsto dalla legge ordinaria. Esso attuava  un'ulteriore
forma di delegificazione, non consentita in alcun modo  ne'  prevista
nemmeno dalla stessa legge ordinaria, mediante la stipula di  Accordi
tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il  Ministero
della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e  Bolzano
al fine di regolamentare lo svolgimento delle funzioni  di  cui  alla
legge n. 354/1975 e successive modifiche e al decreto del  Presidente
della Repubblica n. 230/2000,  anche  con  riferimento  agli  aspetti
della esecuzione della misura di' sicurezza e alle forme dei rapporti
con la Magistratura. 
    37. L'esclusione delle attribuzioni costituzionali esclusive  del
Ministro della giustizia in materia di organizzazione e funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia  in  materia  di'  esecuzione  di
ricovero in REMS, oltre a contrastare con l'art.  110  Cost.,  veniva
effettuata in base ad una serie di atti amministrativi in  violazione
della riserva di legge  prevista  quanto  alle  misure  di  sicurezza
dall'art. 25 Cost.  e  quanto  ai  trattamenti  sanitari  obbligatori
dall'art. 32 Cost. con attribuzione alle Regioni  di  competenze  non
previste nemmeno a livello legislativo dall'art. 117 Cost. Il sistema
cosi' delineato, peraltro, determinava l'ineseguibilita' della misura
di   sicurezza   provvisoria   detentiva   disposta   nel    presente
procedimento,  oltre  a  numerosissime  altre  misure  di'  sicurezza
definitive e provvisorie emesse da altri organi giudiziari, e causava
una disomogenea applicazione sul territorio nazionale delle norme  di
trattamento penitenziario previste a tutela dei  diritti  inviolabili
degli internati infermi di mente,  esponendo  a  rischio  la  vita  o
l'incolumita' degli stessi infermi di mente, oltre che  quelle  degli
operatori  e  dei  terzi,  con  ulteriore   violazione   di   diritti
fondamentali relativi agli obblighi di  protezione  dello  Stato  nei
confronti dei cittadini dalle persone socialmente pericolose. 
    38. L'attribuzione al Ministro della giustizia del  funzionamento
e organizzazione dei servizi relativi alla  giustizia,  peraltro,  si
inserisce in un complesso  quadro  di  garanzie  costituzionali  che,
notoriamente,   attribuisce   spiccato   rilievo   a   tale    organo
dell'esecutivo. Il Ministro della giustizia e' l'unico  espressamente
menzionato dalla Costituzione  a  causa  della  rilevanza  delle  sue
attribuzioni  nell'ambito  del  potere  esecutivo   con   riferimento
all'Ordine giudiziario, sia  per  quanto  attiene  alla  facolta'  di
esercizio  dell'azione  disciplinare  sia  per  quanto  attiene  alle
complessive responsabilita' organizzative e politiche che gli vengono
attribuite davanti al Parlamento. 
    39. La specifica ed esclusiva attribuzione dell'art. 110 Cost. al
Ministro della giustizia del funzionamento e  dell'organizzazione  di
tutti i servizi relativi alla giustizia e'  relativa  non  solo  alla
giurisdizione  in  senso  stretto,  ma  anche  all'esecuzione  penale
comprensiva delle misure di sicurezza. Cio' risulta innanzitutto  dai
lavori preparatori della Costituzione, segnatamente  da  pagina  2640
degli atti dell'Assemblea Costituente  che,  riportando  l'intervento
del presidente della Commissione per la Costituzione, davano atto che
era stato espressamente previsto in  un  testo  autonomo  l'art.  110
Cost., non solo per ricavare a contrario le attribuzioni del Ministro
della giustizia rispetto al Consiglio Superiore  della  Magistratura,
ma  soprattutto  per  evidenziare   la   persistente   ed   esclusiva
responsabilita' politica davanti al Parlamento dello stesso  Ministro
della giustizia, tra le cui  competenze  rimanevano  a  pieno  titolo
quelle  inerenti  all'esecuzione  delle  pene  ed   ai   servizi   di
prevenzione, tra i  quali  evidentemente  rientravano  le  misure  di
sicurezza previste dall'art. 25 Cost. Alle pagine 2874 e  2875  degli
atti dell'Assemblea Costituente, infatti, era espressamente precisato
che le misure di sicurezza attavano il criterio della prevenzione dei
reati, basato sul presupposto della  pericolosita'  del  delinquente,
con la conseguenza che anche la loro esecuzione  materiale  rientrava
tra le  specifiche  ed  esclusive  attribuzioni  del  Ministro  della
giustizia. 
    40. Tale ultimo  autorevolissimo  elemento  ermeneutico  conferma
che, accanto alla rilevanza manifesta della  questione  nel  presente
giudizio, sussistono molteplici profili di non manifesta infondatezza
in base ai quali va sollevata di ufficio la questione di legittimita'
costituzionale   delle   disposizioni   indicate,   con   contestuale
sospensione del procedimento  incidentale  per  l'applicazione  della
misura di sicurezza detentiva provvisoria  del  ricovero  in  REMS  e
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.